Statuto
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Statuto Associazione F.I.Cu
Federazione Italiana Customizzatori
PREMESSA
L'Associazione F.I.Cu – Federazione Italiana Customizzatori
viene costituita in data ………. con lo scopo di “promuovere l’attività delle aziende italiane operanti nel settore motociclistico,
con attività specialmente rivolta alla costruzione di motocicli esemplari
unici, costruiti su specifiche di commessa personalizzate, nonché alla attività
di modifica tecnica di motocicli esistenti al fine di determinarne una
personalizzazione di aspetto o prestazionale.”
STATUTO
Articolo
1
È
costituita a tempo indeterminato un'associazione denominata: “F.I.Cu. Federazione Italiana Customizer”
Articolo
2
L'Associazione,
apolitica e senza finalità di lucro, ha per scopo di “promuovere l’attività delle
aziende italiane operanti nel settore motociclistico, con attività specialmente
rivolta alla costruzione di motocicli esemplari unici, costruiti su specifiche
di commessa personalizzate, nonché alla attività di modifica tecnica di
motocicli esistenti al fine di determinarne una personalizzazione di aspetto o
prestazionale.
Nella miglior esplicitazione di
quanto sopra, la associazione si prefigge precipuamente di:
Lo
scopo associativo e la realizzazione delle missioni ad esso connesse, sono
perseguiti dall’Associazione con ogni genere di iniziative a ciò atte.
A solo
scopo di proposta iniziale, al fine di dare maggior concretezza a quanto enunciato,
e sempre e comunque suscettibile di modifiche, ratifiche e integrazioni da
parte degli organi sociale, l’associazione propone quali scopi iniziali, ma non
unici
A tal fine, , l’Associazione si
propone di:
·
favorire
la formazione e la crescita professionale e sociale delle industrie creative e
della produzione in
·
costituire
e promuovere l’azione di organismi, enti o società come strumento per il
raggiungimento degli scopi sociali, nonché aderire e/o partecipare ad
organismi, enti o società che perseguano obiettivi compatibili con quello
dell’Associazione;
·
svolgere
attività di studi e ricerca, nonché raccogliere ed elaborare informazioni e
dati relativi al settore motociclistico anche dotandosi di propri strumenti di
comunicazione e di informazione;
·
organizzare
manifestazioni pubbliche, iniziative culturali, laboratori e incontri
professionali, interventi su media cartacei, radiotelevisivi e informatici,
campagne di informazione e comunicazione come strumenti atti al raggiungimento
degli scopi sociali;
·
sostenere
l’innovazione tecnologica per il sostegno ed il rafforzamento delle capacità
creative, scientifiche ed economiche atte al raggiungimento degli scopi
sociali nel comparto motociclistico , in particolare per i propri associati.
SOCI
Articolo 3
Possono
far parte dell'Associazione le persone fisiche, le piccole e medie imprese del
settore ………….., , le associazioni e chiunque,persona fisica, giuridica o
ente, in accordo con gli scopi dello
Statuto, faccia domanda al Consiglio di Amministrazione, sottoscriva la quota
stabilita dal Consiglio stesso e sia ammesso con delibera dell’Assemblea.
Le
associazioni, le società, le istituzioni e gli enti, devono essere rappresentate
da una persona fisica.
Tutti
i soci hanno diritto a partecipare alle
attività dell'Associazione.
Ai
soci tutti, senza distinzione di sorta, viene garantita l’uniformità del rapporto
associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del
rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione.
Agli stessi viene altresì garantito, e in regola con il pagamento della quota
associativa annuale, il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione
e in genere per tutte le deliberazioni di competenza dell’Assemblea.
La
qualità di socio si perde per morte, dimissioni e per decadenza.
La
decadenza dei soci è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione a suo motivato
giudizio nel caso di mancato versamento della quota sociale entro i termini
previsti o per prolungata inadempienza degli obblighi assunti.
Il
socio decaduto ha facoltà di ricorrere all' Arbitro di cui al successivo articolo
23 entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione relativa.
Sono
espressamente vietate la rivalutazione e la trasmissibilità della quota o del
contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, ex
articolo 111, comma 4 quinquies, lettera f) del D.P.R. 917/86.
Articolo
3/a
Categorie
di merito alla carriera.
I soci
in attività da oltre 10 anni e con carriera Internazionale apparterranno alla
categoria “Secolari” e saranno i personaggi rappresentativi dell’Associazione.
I soci
in attività oltre 5 anni e con carriera Internazionale apparterranno alla
categoria “Master” e anch’essi saranno rappresentativi dell’Associazione.
Queste
categorie sono esclusivamente prestigiose al fine della storicità della
carriera, non garantiscono però diritti differenti agli altri associati.
Articolo
3/b
Gli Associati potranno usare il logo
dell’Associazione affiancato al logo aziendale e nelle pubblicità e per altri
usi (previo accordo con il Direttivo). L’uso del marchio non sarà più concesso
dal momento che decadrà l’adesione all’associazione. L’omissione di questa
regola sarà perseguibile legalmente.
PRESIDENTE ONORARIO
Articolo 4
Il
Presidente Onorario garantisce la continuità storica e imprenditoriale tra
l'esperienza della tradizione dei customizer italiani, rappresentata dagli
imprenditori e dai singoli che sono stati pionieri nel mondo delle
trasformazioni motociclistiche, con imprese e singoli delle nuove generazioni.
Ciò
nell’intento di favorire sempre e comunque la crescita del settore, la
salvaguardia e la esaltazione delle singole esperienze, non nello spirito della
difesa di una cultura e di una esperienza acquisita, ma verso il più liberale
travaso di contenuti, culture e competenze
Il
Presidente Onorario viene eletto dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole
di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati.
Dura
in carica per il periodo di tempo stabilito dall'Assemblea all'atto della
nomina ed è rieleggibile.
ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Articolo
5
Sono organi dell'Associazione:
Articolo 6
L'Associazione
è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, secondo la
deliberazione dell’Assemblea che li nomina, da cinque a sette membri eletti dall'Assemblea ordinaria.
*La durata delle cariche si potrà stabilire
all’atto delle elezioni, in ogni caso non superiori ad anni tre (3) *
Tutti
i soci in regola con il versamento della quota associativa sono eleggibili
quali membri dell’organo amministrativo.
I
Consiglieri hanno diritto ad un gettone di presenza il cui ammontare viene
deliberato dall’Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio, e a solo titolo
di rimborso delle spese dimostrabili sostenute nell’espletamento delle funzioni
attribuite.
Articolo 7
Il
Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un
Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.
Articolo 8
Il
Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti attività:
Articolo 9
Il
Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o
che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno
due volte all'anno.
Per la
validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza
dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
in caso di parità la deliberazione si
intende respinta.
Il
Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in
assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Le
delibere del Consiglio sono redatte su apposito registro, a cura di un segretario
nominato dai presenti.
Secondo
la procedura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sul sito
web associativo, se disponibile, l’Associazione adotta pratiche ottimali di
utilizzo delle tecnologie della comunicazione per la piena trasparenza delle
proprie attività operative ed amministrative, verso i soci e i partner istituzionali
e privati.
Articolo 10
Il
Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in
giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio,
stipula i contratti e firma la corrispondenza che impegni comunque l'Associazione,
risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.
Nei
casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte
di questo alla prima riunione.
In
caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni
spettano al Vice Presidente.
Il
fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome e in rappresentanza dell’Associazione
attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi
da ogni accertamento o responsabilità in merito.
Articolo 11
Il
Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, la tenuta
del libro cassa e in generale tutti i documenti che specificamente riguardano
il servizio affidatogli.
Ogni
atto relativo all’aumento del patrimonio dell’Associazione deve portare la
firma congiunta del Presidente e del Tesoriere. Gli atti volti a ridurre il patrimonio
dell’Associazione devono portare la firma congiunta del Presidente e del
Tesoriere per importi superiori a 1000,00
EURO, mentre per importi inferiori a 1000,00
EURO sono sufficienti le firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere.
Articolo 12
I
membri del Consiglio che nel corso del mandato rendessero vacante la carica
per dimissioni, decadenza o morte vengono sostituiti con i primi esclusi nell’ultima elezione del Consiglio, se esistenti,
o in subordine, con delibera dell'Assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo
16.
ASSEMBLEE
Articolo 13
L'Assemblea
può essere ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea
ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno, di cui una volta per la
approvazione del bilancio, ed entro la data del …30 Novembre di ogni anno.
Per
particolari esigenze amministrative, la data di convocazione di tale Assemblea
potrà essere prorogata, ma comunque non oltre il 15 Dicembre.
L'Assemblea
straordinaria invece può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione
ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, o su richiesta scritta di almeno
un terzo dei soci aventi diritto al voto.
Articolo 14
La
convocazione dell'Assemblea si effettua con avviso contenente l'ordine del
giorno, nonché il luogo, il giorno e l’ora della prima ed eventualmente della
seconda convocazione, inviato ad ogni socio almeno quindici giorni prima della data
stabilita mediante comunicazione
postale o via fax o via e-mail.
L'Assemblea
è valida in prima convocazione se è presente o rappresentata almeno la metà dei
soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero
degli intervenuti.
Articolo 15
Presiede
l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, uno dei membri del Consiglio di
Amministrazione designato di volta in volta dall'Assemblea stessa. Svolge
l'attività di Segretario un membro dell'Associazione designato dal Presidente
dell'Assemblea. In caso di necessità il Presidente incarica due soci di
svolgere funzione di scrutatori.
Tali
organi hanno il compito di regolare lo svolgimento dei lavori, verificare
l'approvazione o il rifiuto delle mozioni, provvedere alla stesura di apposito
verbale, da firmarsi dal Presidente e dal Segretario, ed eventualmente dagli
scrutatori.
Articolo 16
L'Assemblea
ordinaria:
Le
delibere sono valide con il consenso della metà più uno dei soci aventi diritto
al voto presenti o rappresentati.
Articolo 17
L'Assemblea
straordinaria:
Articolo 18
L’Assemblea
dei soci è sovrana, le sue delibere vincolano tutti i soci anche assenti o
dissenzienti.
Ad
essa sono demandate tutte le deliberazioni che non competono ad altro organo
associativo per disposizione del presente Statuto o per delega dell’Assemblea
stessa.
Le
delibere sono depositate presso la sede dell’Associazione a disposizione dei
soci, i quali hanno facoltà di chiederne copia. Hanno diritto di intervenire
all'Assemblea con diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il
pagamento della quota associativa annuale. A ciascun socio spetta un unico
voto.
I soci
possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta. Nessun
socio può essere portatore di più di due deleghe.
COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 19
Il
Collegio dei Revisori controlla la gestione dell'Associazione.
Esso è
costituito da tre membri, eletti annualmente dall’assemblea degli associati
fra i non soci di adeguata esperienza professionale, se e quando lo riterrà
necessario in relazione alle esigenze dell’Associazione.
I
Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno
con la collaborazione del Tesoriere una relazione di bilancio annuale;
potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e di titoli
di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Articolo 20
L'esercizio
finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro
tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di
Amministrazione il bilancio consuntivo
che deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell’Associazione
in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell’intera
gestione economica e finanziaria dell’Associazione.
Il
bilancio si costituirà pertanto di
distinte sezioni nelle quali, secondo uno sviluppo organico ed analitico,
verrà data esposizione dei:
-
proventi conseguiti e dei costi sostenuti nel corso dell’esercizio sociale,
-
crediti e debiti, saldi attivi e passivi di tesoreria, immobilizzazioni.
Articolo 21
Il
patrimonio dell'Associazione è costituito da:
a)
beni mobili e immobili, materiali e
immateriali, ivi inclusi i diritti di proprietà intellettuale e i risultati
di attività di ricerca o professionali, o di prestazioni volontarie non
retribuite di soci (purché il loro valore possa essere oggetto di revisione
contabile e valutazione in
b)
eventuali fondi di riserva costituiti con fondi di bilancio;
c)
eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di Enti e privati;
d)
introito delle quote sociali;
e) ricavato
di iniziative e manifestazioni, pubblicazioni, corsi di formazione, interventi
vari o partecipazione ad essi;
f)
ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.
g)
contributi dello Stato, delle Regioni , di enti locali , di enti o di istituzioni
pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati
programmi realizzati nell’ambito dei fini istituzionali;
h)
contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
i)
altre entrate compatibili con le finalità dell’associazione.
Il patrimonio
dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi
dello Statuto Sociale.
E’
espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da leggi
vigenti.
SCIOGLIMENTO
Articolo 22
Lo
scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la
quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine
alla devoluzione del patrimonio.
Il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione
con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n°
662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ex articolo 111 comma
4 quinquies, lettera b), D.P.R. 917/86
CONTROVERSIE
Articolo 23
Qualunque
controversia dovesse insorgere tra i soci, o tra alcuni di essi e
l'Associazione o i suoi organi, verrà risolta da un arbitro nominato dal Presidente
dell’Ordine degli Avvocati di Torino su istanza della parte più diligente.
Tale
arbitro giudicherà pro bono et aequo e senza formalità di procedura; il suo
giudizio sarà irrevocabile ed inappellabile.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 24
Per
quanto non contemplato dal presente Statuto si richiamano le norme di legge
vigenti.
Articolo 25
L'iscrizione
all'Associazione comporta l'integrale conoscenza e accettazione del presente
Statuto.
Ivrea, 28 novembre 2008
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