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Statuto Associazione F.I.Cu

Federazione Italiana Customizzatori

 

PREMESSA 

L'Associazione F.I.Cu – Federazione Italiana Customizzatori viene costituita in data ………. con lo scopo di “promuovere l’attività delle aziende italiane operanti nel settore motociclistico, con attività specialmente rivolta alla costruzione di motocicli esemplari unici, costruiti su specifiche di commessa personalizzate, nonché alla attività di modifica tecnica di motocicli esistenti al fine di determinarne una personalizzazione di aspetto o prestazionale.”

STATUTO

 

  DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPO 

Articolo 1

È costituita a tempo indeterminato un'associazione denominata:  “F.I.Cu. Federazione Italiana Customizer”
L'Associazione ha sede legale in Borgofranco d’Ivrea - via Torino 29 – (To)

Articolo 2

L'Associazione, apolitica e senza finalità di lucro, ha per scopo di “promuovere l’attività delle aziende italiane operanti nel settore motociclistico, con attività specialmente rivolta alla costruzione di motocicli esemplari unici, costruiti su specifiche di commessa personalizzate, nonché alla attività di modifica tecnica di motocicli esistenti al fine di determinarne una personalizzazione di aspetto o prestazionale.

Nella miglior esplicitazione di quanto sopra, la associazione si prefigge precipuamente di:

*      Promuovere la cultura della collaborazione tra i professionisti  e le piccole e me­die imprese del comparto motociclistico,  con la costituzione di un forum di discussione e di progettazione collaborativa;

*      Promuovere la collaborazione e la eventuale co-produzione europea, nello spirito di costituirsi quale strumento di inter­connessione, informazio­ne e promozione;

*      Promuovere la qualità dei prodotti e dei processi, nonché per la ricerca di una continua innovazione tecnico produttiva.

*      Essere elemento federatore, con scopo unico sodalistico, di una comunità, professionale, nella prospettiva di una miglior cultura della informazione e trasmissione di conoscenze e know how che gli aderenti vorranno liberamente condividere e mettere a disposizione.

Lo scopo associativo e la realizzazione delle missioni ad esso connesse, sono perseguiti dall’Asso­ciazione con ogni genere di iniziative a ciò atte.

A solo scopo di proposta iniziale, al fine di dare maggior concretezza a quanto enunciato, e sempre e comunque suscettibile di modifiche, ratifiche e integrazioni da parte degli organi sociale, l’associazione propone quali scopi iniziali, ma non unici

*      La creazione di una consapevolezza della situazione giuridica che regola ad oggi le immatricolazioni di veicoli nella Comunità Europea. A ciò connesso la formazione di una commissione di studio che valuti e proponga, a tutela delle aziende e della loro clientela, le migliori e possibili strade per addivenire ad un corretto adempimento degli obblighi formali e sostanziali che permettano l’ottenimento di targhe italiane ai motocicli oggetto di costruzione o modifica.

*      La valutazione di politiche di acquisto basate sullo sfruttamento delle economie di scala tipiche di un processo aggregativo consortile.

*      La gestione e la diffusione di notizie inerenti a offerte promozionali, o particolari e vantaggiose condizioni di approvvigionamento di cui potranno beneficiare tutti gli associati, in termini e modi da definire.

 

 

*      La gestione dell’immagine del “kustom” in Italia, nonché la organizzazione, sempre in forma volontaristica, di manifestazioni a ciò inerenti.

 

*      La partecipazione a fiere di settore ed eventi a ciò assimilabili, con l’obiettivo di ottenere condizioni economiche, di visibilità commerciale e servizi che non sarebbero ottenibili, presumibilmente, con una singola trattativa svolta dai singoli associati.

 

 

 

A tal fine, , l’Associazione si propone di:

 

·         favorire la formazione e la crescita professionale e sociale delle industrie creative e della produzione indipendente;

 

·         costituire e promuovere l’azione di organismi, enti o società come stru­mento per il raggiungi­mento degli scopi sociali, nonché aderire e/o par­tecipare ad organismi, enti o società che per­seguano obiettivi compatibi­li con quello dell’Associazione;

 

 

·         svolgere attività di studi e ricerca, nonché raccogliere ed elaborare infor­mazioni e dati relativi al settore motociclistico an­che dotandosi di propri strumenti di comunica­zione e di informazione;

 

·         organizzare manifestazioni pubbliche, iniziative culturali, laboratori e in­contri professionali, in­terventi su media cartacei, radiotelevisivi e infor­matici, campagne di informazione e comunica­zione come strumenti atti al raggiungimento degli scopi sociali;

 

·         sostenere l’innovazione tecnologica per il sostegno ed il rafforzamento delle capacità creative, scientifiche ed economiche atte al raggiungimen­to degli scopi sociali nel comparto motociclistico , in particolare per i pro­pri associati.

 

 

 

 

SOCI

 

Articolo 3

 

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le piccole e medie im­prese del settore ………….., , le associazioni e chiunque,per­sona fisica, giuridica o ente,  in accordo con gli scopi dello Statuto, faccia domanda al Consiglio di Amministrazione, sottoscriva la quota stabilita dal Consiglio stesso e sia ammesso con delibera dell’Assemblea.

Le associazioni, le società, le istituzioni e gli enti, devono essere rappresen­tate da una persona fisi­ca.

Tutti i soci hanno diritto  a partecipare alle at­tività dell'Associazione.

Ai soci tutti, senza distinzione di sorta, viene garantita l’uniformità del rap­porto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamen­te la temporaneità della parte­cipazione. Agli stessi viene altresì garantito, e in regola con il pagamento della quota associativa annuale, il diritto di voto per l’approva­zione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomi­na degli organi direttivi dell’as­sociazione e in genere per tutte le delibe­razio­ni di competenza dell’Assemblea.

La qualità di socio si perde per morte, dimissioni e per decadenza.

La decadenza dei soci è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione a suo motivato giudizio nel caso di mancato versamento della quota sociale entro i termini previsti o per prolungata inadem­pienza degli obblighi assunti.

Il socio decaduto ha facoltà di ricorrere all' Arbitro di cui al suc­ces­si­vo ar­ti­colo 23 entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunica­zio­ne re­la­tiva.

Sono espressamente vietate la rivalutazione e la trasmissibilità della quota o del contributo asso­ciativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, ex articolo 111, comma 4 quinquies, lette­ra f) del D.P.R. 917/86.

 

 

Articolo 3/a

 

Categorie di merito alla carriera.

 

I soci in attività da oltre 10 anni e con carriera Internazionale apparterranno alla categoria “Secolari” e saranno i personaggi rappresentativi dell’Associazione.

I soci in attività oltre 5 anni e con carriera Internazionale apparterranno alla categoria “Master” e anch’essi saranno rappresentativi dell’Associazione.

Queste categorie sono esclusivamente prestigiose al fine della storicità della carriera, non garantiscono però diritti differenti agli altri associati.

 

Articolo 3/b

           Gli Associati potranno usare il logo dell’Associazione affiancato al logo aziendale e nelle pubblicità e per altri usi (previo accordo con il Direttivo). L’uso del marchio non sarà più concesso dal momento che decadrà l’adesione all’associazione. L’omissione di questa regola sarà perseguibile legalmente.

 

 

PRESIDENTE ONORARIO

 

Articolo 4

 

Il Presidente Onorario garantisce la continuità storica e imprenditoriale tra l'espe­rienza della tradizione dei customizer italiani, rappresentata dagli imprenditori e dai singoli che sono stati pionieri nel mondo delle trasformazioni motociclistiche, con imprese e singoli delle nuove generazioni.

Ciò nell’intento di favorire sempre e comunque la crescita del settore, la salvaguardia e la esaltazione delle singole esperienze, non nello spirito della difesa di una cultura e di una esperienza acquisita, ma verso il più liberale travaso di contenuti, culture e competenze

Il Presidente Onorario viene eletto dall'Assemblea dei soci con il voto favore­vole di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresen­tati.

Dura in carica per il periodo di tempo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina ed è rie­leggibile.

 

 

 

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

 

 

Articolo 5

 

Sono organi dell'Associazione:

 

*      Il Consiglio di Amministrazione

*      La Assemblea dei Soci

*      Il Collegio dei Revisori

 

 

 

Articolo 6

 

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione compo­sto, secondo la delibera­zione dell’Assemblea che li nomina, da cinque a sette  membri eletti dall'Assemblea ordinaria.

*La durata delle cariche si potrà stabilire all’atto delle elezioni, in ogni caso non superiori ad anni tre (3) *

Tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa sono eleggibili quali membri dell’organo amministrativo.

I Consiglieri hanno diritto ad un gettone di presenza il cui ammontare viene deliberato dall’Assem­blea Ordinaria su proposta del Consiglio, e a solo titolo di rimborso delle spese dimostrabili sostenute nell’espletamento delle funzioni attribuite.

 

*      Poiché l’impegno richiesto per coordinare e organizzare un’associazione così articolata ed estesa su tutto il territorio necessita di adeguati tempi sia organizzativi che operativi, la prima fase gestionale del consiglio di amministrazione durerà oltre anni tre (3) fino al 31 Dicembre 2011 . Nell’arco del triennio se i componenti del consiglio non saranno più in grado di sostenere l’impegno, potranno dimettersi ed essere sostituiti.

*      Come sopra, questa dilatazione solo per il primo mandato è intesa per favorire un periodo di lavoro ininterrotto e garantito, al fine di operare con serenità alla crescita progressiva dell’associazione.

*      Al momento della rielezione si definirà il periodo delle nuove cariche

*      Naturalmente le cariche potranno essere sospese e sostituite nel caso di comportamenti scorretti o sconvenienti per l’associazione.

 

 

 

 

Articolo 7

 

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

 

 

 

Articolo 8

 

Il Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti attività:

 

*      Da luogo e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

*      realizza, direttamente o nominando responsabili di progetto, scelti tra i consiglieri e/o gli asso­ciati, le indicazioni programmatiche espresse in As­semblea;

*      convoca l'Assemblea dei soci;

*      discute ed elabora il bilancio consuntivo;

*      elabora i  programmi e le relative fonti di finanziamento;

*      stabilisce l'ammontare delle quote sociali e approva il gettone di presenza per i Consiglieri;

*      dichiara la decadenza dei soci;

*      cura la gestione dell'Associazione, provvedendo alla riscossione dei con­tri­buti, al pagamento del­le obbligazioni contratte e alla riscossione dei credi­ti con tutti i poteri di ordinaria e straordina­ria amministrazione.

 

 

 

Articolo 9

 

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richie­sta da almeno due dei suoi membri e comunque alme­no due  volte all'anno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggio­ranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità la deliberazione si in­tende respinta.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Le delibere del Consiglio sono redatte su apposito registro, a cura di un se­gretario nominato dai presenti.

Secondo la procedura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e pubblica­ta sul sito web associa­tivo, se disponibile, l’Associazione adotta pratiche ottimali di utilizzo delle tecnologie della comunicazione per la piena trasparenza delle proprie attività operative ed amministrative, verso i soci e i partner istitu­zionali e privati.

 

 

 

Articolo 10

 

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'ese­cuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, stipula i contratti e firma la corrispondenza che impegni comunque l'Asso­ciazione, risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto del­l'Associazione.

Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla pri­ma riunione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presi­dente.

Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome e in rappresentanza del­l’Associazione attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o respon­sabilità in merito.

 

 

 

 

 

Articolo 11

 

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, la te­nuta del libro cassa e in generale tutti i documenti che specificamente ri­guardano il servizio affidatogli.

Ogni atto relativo all’aumento del patrimonio dell’Associazione deve portare la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere. Gli atti volti a ridurre il pa­trimonio dell’Associazione devono portare la firma congiunta del Presi­dente e del Tesoriere per importi superiori a 1000,00 EURO, mentre per im­porti infe­riori a 1000,00 EURO sono sufficienti le firme disgiunte del Presiden­te o del Tesoriere.

 

 

 

Articolo 12

I membri del Consiglio che nel corso del mandato rendessero vacante la ca­rica per dimissioni, de­cadenza o morte vengono sostituiti con i primi esclusi nell’ultima elezione del Consiglio, se esisten­ti, o in subordine, con delibera dell'Assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 16.

 

 

 

 

 

ASSEMBLEE

 

Articolo 13

 

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno, di cui una volta per la approvazione del bilancio, ed entro la data del …30 Novembre di ogni anno.

Per particolari esigenze am­ministrative, la data di convocazio­ne di ta­le As­sem­blea potrà essere prorogata, ma comunque non oltre il 15 Dicembre.

L'Assemblea straordinaria invece può essere convocata dal Consiglio di Am­ministrazione ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, o su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci aventi di­ritto al voto.

 

 

 

Articolo 14

 

La convocazione dell'Assemblea si effettua con avviso contenente l'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l’ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione,  inviato ad ogni socio  almeno quin­dici gior­ni pri­ma del­la da­ta sta­bi­lita  mediante comu­nicazione posta­le o via fax o via e-mail.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente o rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qua­lunque sia il numero degli intervenuti.

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 15

 

Presiede l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, uno dei membri del Consiglio di Ammini­strazione designato di volta in volta dall'Assemblea stessa. Svolge l'attività di Segretario un mem­bro dell'Associazione designa­to dal Presidente dell'Assemblea. In caso di necessità il Presidente incarica due soci di svolgere funzione di scrutatori.

Tali organi hanno il compito di regolare lo svolgimento dei lavori, verificare l'approvazione o il rifiu­to delle mozioni, provvedere alla stesura di apposito verbale, da firmarsi dal Presidente e dal Se­gretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

 

 

 

Articolo 16

 

L'Assemblea ordinaria:

 

*      delibera sull'ammissione di nuovi soci;

*      approva il bilancio consuntivo;

*      discute e approva linee programmatiche e fonti di finanziamento per le future attività;

*      nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;

*      delibera la sostituzione dei membri del Consiglio che rendessero vacante la carica per dimissio­ni, decadenza o morte, se non esistono i primi esclusi di cui all’articolo 12.

*      nomina i Revisori dei Conti fra non soci di adeguata esperienza pro­fessionale.

 

Le delibere sono valide con il consenso della metà più uno dei soci aventi di­ritto al voto presenti o rappresentati.

 

 

 

Articolo 17

 

L'Assemblea straordinaria:

 

*      delibera le modifiche da apportare allo Statuto con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati;

*      delibera lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione con il voto fa­vo­revole di almeno tre quarti di tutti i soci aventi diritto al voto.

 

 

 

Articolo 18

 

L’Assemblea dei soci è sovrana, le sue delibere vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

Ad essa sono demandate tutte le deliberazioni che non competono ad altro organo associativo per disposizione del presente Statuto o per delega del­l’Assemblea stessa.

Le delibere sono depositate presso la sede dell’Associazione a disposizione dei soci, i quali hanno facoltà di chiederne copia. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea con diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale. A ciascun socio spetta un unico voto.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta. Nes­sun socio può essere portatore di più di due deleghe.

 

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI

 

Articolo 19

 

Il Collegio dei Revisori controlla la gestione dell'Associazione.

Esso è co­sti­tuito da tre mem­bri, elet­ti an­nual­mente dal­l’as­semblea degli as­sociati fra i non soci di adeguata esperienza professionale, se e quan­do lo ri­terrà necessario in relazione alle esigenze del­l’Associazione.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, re­digeranno con la colla­borazione del Tesoriere una relazione di bilancio an­nuale; potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi mo­mento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

 

 

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 20

 

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bi­lancio consuntivo  che deve riassumere le vicende eco­nomiche e finanziarie dell’Asso­cia­zio­ne in modo da costituire uno stru­men­to di trasparenza e di controllo del­l’inte­ra gestione economica e fi­nan­ziaria dell’Associazione.

Il bilancio  si costituirà pertanto di distinte sezioni nelle quali, se­con­do uno sviluppo organico ed analitico, verrà data esposizione dei:

- proventi conseguiti e dei costi sostenuti nel corso dell’esercizio sociale,

- crediti e debiti, saldi attivi e passivi di tesoreria, immobilizzazioni.

 

 

 

Articolo 21

 

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) beni mobili e immobili, materiali e immateriali, ivi inclusi i diritti di pro­prietà intellettuale e i ri­sultati di attività di ricerca o professionali, o di pre­stazioni volontarie non retribuite di soci (pur­ché il loro valore possa essere og­get­to di revisione contabile e valutazione indipendente), che po­tranno di­ve­nire di proprietà dell'Associazione;

b) eventuali fondi di riserva costituiti con fondi di bilancio;

c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di Enti e privati;

d) introito delle quote sociali;

e) ricavato di iniziative e manifestazioni, pubblicazioni, corsi di formazione, interventi vari o parte­cipazione ad essi;

f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

g) contributi dello Stato, delle Regioni , di enti locali , di enti o di istitu­zioni pub­blici, anche finaliz­zati al soste­gno di spe­cifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fi­ni isti­tuzio­nali;

h) contributi dell’Unione Europea e di organismi interna­zionali;

i) altre entrate compatibili con le finalità dell’associazione.

Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi dello Statuto Sociale.

E’ espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, eventuali uti­li o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del­l’As­sociazione, salvo che la destinazione o la di­stribuzione non siano impo­ste da leggi vigenti.

 

 

 

SCIOGLIMENTO

 

Articolo 22

 

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in or­di­ne alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analo­ghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’ar­ticolo 3, comma 190, della Legge 23 di­cembre 1996, n° 662, e salvo di­versa destinazione imposta dalla legge, ex articolo 111 com­ma 4 quin­quies, lettera b), D.P.R. 917/86

 

 

 

 

CONTROVERSIE

 

Articolo 23

 

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, o tra alcuni di essi e l'Associazione o i suoi organi, verrà risolta da un arbitro nominato dal Pre­sidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino su istanza della parte più dili­gente.

Tale arbitro giudicherà pro bono et aequo e senza formalità di procedura; il suo giudizio sarà irre­vocabile ed inappellabile.

 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 24

 

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si richiamano le norme di legge vigenti.

 

 

 

Articolo 25

 

L'iscrizione all'Associazione comporta l'integrale conoscenza e accettazione del presente Statuto.

 

 

 

Ivrea, 28 novembre 2008

 

 

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